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I.C.I. Tolmezzo - Istruzioni di pagamento

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INVIO BOLLETTINO ICI PRECOMPILATO

I contribuenti ricevono anche quest'anno a domicilio una scheda con l'elenco degli immobili posseduti e due bollettini di versamento, rispettivamente per l'acconto e per il saldo, con l'indicazione dell'importo ICI dovuto.
La scheda evidenzia la situazione contributiva come risulta dalla banca dati del Comune aggiornata rispettivamente al:
a) 31/12/2009 per gli atti di compravendita dei fabbricati e di costituzione e cessione di diritti reali;
b) 31/12/2008 per i rimanenti casi per i quali rimane l'obbligo della dichiarazione ICI.
Eseguire un versamento corretto rimane responsabilità del contribuente, che dovrà pertanto verificare accuratamente i dati riportati nella scheda immobili.
L'invio della scheda immobili non impedisce in alcun modo al Comune di svolgere l'attività di accertamento in caso di inesattezza o incompletezza dei dati contenuti nella stessa.

NOVITÀ PER L'ANNO 2010

Incremento del 3% del valore delle aree fabbricabili sul quale calcolare l'ICI.
Come previsto dal regolamento comunale i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili sono stati rivalutati del 3% rispetto a quelli utilizzati nel 2009 sulla base dell'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre 2009 (deliberazione giuntale n. 15 del 25 gennaio 2010).

ESENZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'I.C.I. per l'abitazione principale, per i fabbricati equiparati all'abitazione principale e relative pertinenze non è più dovuta  ad eccezione delle abitazione principali rientranti nelle categorie A1, A8 e A9.
Ci sono varie situazioni di equiparazione, cioè di fabbricati che possono godere delle agevolazioni previste per l'abitazione principale pur non essendolo. (Per maggiori informazioni consultare il seguente paragrafo).
Nell'esenzione dall'imposta non sono comprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero, che potranno però usufruire dell'aliquota ridotta  e della detrazione prevista per l'abitazione principale a condizione che l'alloggio sia posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e che non risulti locato.

FABBRICATI EQUIPARATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Per fabbricati equiparati alle abitazioni principali si intendono:
- gli immobili concessi in uso gratuito a genitori e figli ivi residenti;
- gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea collaterale di secondo grado (fratelli, nonni, nipoti da parte di nonni, ivi residenti) purché siano in condizioni di invalidità e non possiedano altra abitazione;
- l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta ed a condizione che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione principale ubicato nello stesso comune;
- le unità immobiliari site nelle frazioni alte di proprietà di cittadini già residenti in tali località per un periodo non inferiore a tre anni, ora residenti in altri comuni del territorio nazionale, a condizione che il nucleo familiare sia titolare di regolare contratto di locazione e che l'unità immobiliare ubicata in questo Comune sia l'unica di proprietà del contribuente e del suo nucleo familiare;
- le unità immobiliari di proprietà di coloro che hanno acquisito la residenza in strutture protette (ospedali, case di riposo ecc.) a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone.
Tutte le situazioni di equiparazione devono essere comunicate all'Ufficio Tributi.
I modelli sono disponibili in fondo a questa pagina.

LE ALIQUOTE IN VIGORE

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Aliquota ordinaria: 5,50 per fabbricati diversi dall'abitazione principale e aree fabbricabili;
- Aliquota ridotta: 4,50 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, incluse le pertinenze;
- Aliquota agevolata: 2,8750 si applica per tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono interventi per il recupero dei fabbricati inagibili o inabitabili e di quelli di interesse artistico e architettonico localizzati nei centri storici, nonché per la realizzazione di autorimesse posti auto anche pertinenziali, o per l'utilizzo di sottotetti.

I VERSAMENTI

L'imposta deve essere versata in due rate, la prima dal 1° al 16 giugno 2010 pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, la seconda dal 1° al 16 dicembre 2010, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. È consentito versare l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2010.
Il versamento va effettuato se l'imposta annua da versare è superiore a euro 5,00.
L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi; per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
I versamenti ICI possono essere effettuati:
- presso la Banca Popolare Friuladria senza delimitazioni di territorio e gratuitamente, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale n. 11106499 intestato a "Comune di Tolmezzo versamento ICI Serv. Tesoreria Piazza XX Settembre 1 33028 Tolmezzo";
- presso tutti gli uffici postali, utilizzando lo stesso bollettino di conto corrente postale;
- presso tutti gli sportelli bancari e postali presenti sul territorio nazionale tramite il modello F24;
- mediante pagamento on line (servizio che verrà attivato prossimamente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Tributi dell'Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina con ufficio a Tolmezzo in via Roma, 1 - Tel. 0433.487978-986-992 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00.


Le aliquote e le agevolazioni per l'anno 2010 sono state fissate con  Deliberazione Consiliare n. 14 del 29-1-2010
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Vai al data base "deliberazioni"


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