IMU

Imposta Municipale Propria

Informazioni generali

L’imposta municipale propria (IMU), introdotta con il decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e anticipata a decorrere dall’anno 2012 con decreto legge 06/12/2011, n. 201, è attualmente disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 27/12/2019, n. 160, art. 1 commi 739-783 .

Dal 2020 l’IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI (tributo per i servizi indivisibili) che dal 2020 risulta abolita, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi.

L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell’imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l’eventuale aumento dell’aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune medesimo).

CHI DEVE PAGARE L’IMU

L’IMU è dovuta in caso di possesso di immobili (fabbricati,  terreni agricoli e aree edificabili) con l’esclusione dell’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze.

Deve essere versata dai possessori di immobili ovvero:

  • dal proprietario
  • dal titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • dal locatario finanziario dalla stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso, anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione;
  • dal concessionario di aree demaniali.

Non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze, ove:

  • per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  • per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.

Sono invece assoggettate all’IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e le relative pertinenze.

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 740):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del  Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare (verificare sul regolamento comunale:
    – Comune di Tolmezzo regolamento comunale

COME SI CALCOLA

Per calcolare l’IMU da versare è necessario disporre della base imponibile che, a seconda degli immobili, sarà  così determinata:
a) la base imponibile dei fabbricati è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale) che va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell’immobile (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 745)

Esempio di calcolo della base imponibile di una unità abitativa:
Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: €. 454,48
Rendita rivalutata: 454,48 € x 5% = 477,20 €
Coefficiente della categoria catastale: €. 477,20 x 160 = €. 76.352,64
Imponibile IMU: €. 76.352,64 x l’aliquota deliberata dal Comune.

b) la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
c) i terreni agricoli insistenti sul territorio montano sono esenti.
Per la quantificazione dell’importo dovuto è necessario moltiplicare la base imponibile per l’aliquota deliberata dal Comune tenendo conto dei mesi, della percentuale di possesso e di eventuali riduzioni

clicca qui per andare alla pagina da cui eseguire il calcolo


Consulta la tua posizione, stampa modello F24 e compila modulistica

L’ufficio ha potenziato i servizi on-line garantendo ai cittadini la possibilità di poter affrontare tutte le dovute procedure anche da casa.

  • Tramite SPID o carta d’identità elettronica si può accedere alla propria situazione tributaria e ai modelli F24 da utilizzare per il pagamento. Per accedere al servizio online:
    • aprire il portale (vedi pulsante link sotto);
    • digitare il Comune;
    • scorrere fino alla categoria CASA;
    • selezionare Tassa sulla proprietà della casa (IMU/TASI).

Clicca qui per accedere al portale regionale


Modulistica

IMU – Dichiarazione Scarica il modulo
IMU – Istruzioni dichiarazioni Scarica il modulo
IMU – Richiesta rimborso Scarica il modulo
IMU – Richiesta rateazione Scarica il modulo
IMU – Istanza di autotutela Scarica il modulo
IMU – Autorizzazione utilizzo e-mail Scarica il modulo
IMU – Delega Scarica il modulo
IMU – Dichiarazione sostitutiva generica Scarica il modulo
IMU – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà cittadini residenti all’estero Scarica il modulo

• Contatti e orari dell’Ufficio Tributi


Scadenze e ravvedimento

SCADENZE

L’IMU può essere versata, per l’anno in corso, in due rate:

  • acconto: entro il 16 giugno;
  • saldo: entro il 16 dicembre

oppure

  • in soluzione unica: entro il 16 giugno

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi non ha versato l’IMU nei termini previsti può effettuare il ravvedimento operoso  clicca qui per andare alla pagina per il calcolo

Il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997) si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione dell’imposta dovuta e non versata, della sanzione e degli interessi legali calcolati giornalmente.

Per il calcolo del ravvedimento operoso si può prendere contatti anche con l’Ufficio tributario comune con sede a Tolmezzo in via Carnia Libera 1944, 29  tramite e-mail all’indirizzo tributi@carnia.comunitafvg.it

Il ravvedimento operoso, per omesso, parziale o ritardato versamento, può essere di quattro tipi:

  • Il “ravvedimento sprint”: che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,1 % per ogni giorno di ritardo.
  • Il ”ravvedimento breve” (mensile) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14° giorno ed entro il 30° la sanzione è pari al 1,5%.
  • Il “ravvedimento intermedio” che può essere effettuato dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza. In questo caso la sanzione è pari al 1,67%.
  • Il “ravvedimento lungo” che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il novantesimo giorno ed entro un anno la sanzione si riduce ad 1/8 del 30% e quindi è pari al 3,75%. Oltre un anno ed entro due anni dall’omissione la sanzione è del 4,29% (1/7 del 30%). Oltre due anni dalla violazione la sanzione è del 5% (1/6 del 30%).

Aliquote e regolamenti

Le delibere delle aliquote e i regolamenti sono consultabili sul sito www.finanze.it nella sezione Fiscalità regionale e locale oppure utilizzando il link del Comune interessato:

Comune di Tolmezzo

Nelle tabelle allegate sono consultabili i valori minimi di riferimento delle aree edificabili riferite a ciascun comune:

Tolmezzo – Tabella valori aree 2020


Come e dove si paga

L’IMU è un’imposta in autoliquidazione, pertanto il contribuente dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello di pagamento autonomamente.

Clicca qui per procedere al calcolo

 

Il pagamento deve essere eseguito alle scadenze previste utilizzando il modello F24 presso gli sportelli bancari o gli uffici postali, le rivendite di tabaccai autorizzati o tramite home banking.

Clicca qui per compilare il modello F24

 

Per effettuare il versamento, il modello F24 dovrà essere compilato in ogni sua parte, con l’avvertenza di compilare un rigo per ogni Comune ove si posseggono gli immobili e, in ogni caso, per ogni singolo codice.

In particolare, dovranno essere indicati:

  • il codice del tributo (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – clicca qui)
  • il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – clicca qui)
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
  • per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
  • l’anno di riferimento
  • le detrazioni per l’abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
  • l’importo dovuto.

Per i soggetti residenti all’estero è possibile effettuare il versamento tramite bonifico bancario intestato al Comune presso il quale sono ubicati gli immobili indicando nella causale: IMU – acconto/saldo anno – codice fiscale del soggetto per il quale il versamento viene eseguito.

In via collaborativa, entro il mese di maggio, l’Ufficio tributario comune trasmette ai contribuenti, i modelli di pagamento precompilati, corredati dal prospetto riepilogativo degli immobili, utili per il versamento dell’IMU. I contribuenti che si sono iscritti al servizio riceveranno l’avviso di pagamento direttamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato. Per i restanti contribuenti la consegna avverrà tramite posta ordinaria.


Visure catastali

Per la consultazione dei dati catastali, relativi agli immobili, è possibile usufruire del servizio telematico messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Clicca qui per visualizzare la pagina

Pagina aggiornata il 27/12/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri