Calcolo ILIA online

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Imposta Locale Immobiliare Autonoma


A chi è rivolto

Devono versare l'ILIA i possessori di immobili quali:
• il proprietario oppure il titolare del diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi)
• il concessionario nel caso di concessione di patrimonio demaniale;
• il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;

Indicazioni generali
L’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) non si applica al possesso dell'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.
Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia che possono, qualora proprietari e residenti altrove usufruire di analoga agevolazione. Sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’imposta locale immobiliare autonoma non si applica inoltre:
• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e/o destinate a studenti universitari dei soci assegnatari
• alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Se, quindi, il coniuge assegnatario risiede anagraficamente e dimora nell'immobile potrà applicare le agevolazioni spettanti per l'abitazione principale
• ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
• ai fabbricati assimilati all’abitazione principale. Il Comune ha riconosciuto l’assimilazione alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (previa presentazione di dichiarazione nel caso in cui la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune) a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Descrizione

Informazioni relative all'anno 2025
Anche per il 2025 rimane in vigore l’ILIA (l’imposta locale immobiliare autonoma) disciplinata dalla Legge Regionale 17 del 14/11/2022 e sue modifiche ed integrazioni . La stessa ha sostituito nel territorio regionale l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’imposta riguarda coloro i quali possiedono immobili nel territorio regionale ovvero fabbricati, terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

Le aliquote relative all’anno in corso sono consultabili sul Portale regionale: https://ilia.regione.fvg.it nella sezione Servizi.

Servizio di consultazione tributaria on line
È attivo il servizio online che consente ai cittadini di consultare la propria posizione IMU/ILIA ecc. direttamente dal sito internet del Comune. Accedendo con SPID o CIE - Carta d’Identità Elettronica, è possibile: verificare la propria situazione tributaria come risulta nelle banche dati comunali e stampare i modelli F24 precompilati per effettuare il pagamento.
Il servizio è disponibile su questo sito internet accedendo alla pagina dedicata raggiungibile seguendo il percorso:  Amministrazione Trasparente → Cittadino → Servizi per il Cittadino - https://servizionline.comune.tolmezzo.ud.it/po/po_login.php

PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO (coseddetta "prima seconda casa”)
La circolare regionale n. 3/stl/2024 definisce il primo fabbricato ad uso abitativo (c.d. prima “seconda casa”) come il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso dall’abitazione principale e dai fabbricati assimilati all’abitazione principale, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento dell’imposta attraverso l’applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.
Dalla definizione normativa, pertanto, si evince che la prima “seconda casa” presenta le seguenti caratteristiche:
1. deve essere iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;
2. deve essere diversa dall’abitazione principale o dai fabbricati ad essa assimilati;
3. deve essere unica a livello regionale;
4. deve essere posseduta da persona fisica.
La nozione di primo fabbricato ad uso abitativo, quindi non presuppone che il soggetto passivo dell’imposta sia anche possessore di un’abitazione principale o assimilata, sia essa posta nel territorio della regione o al di fuori di esso.
Il contribuente ha l’onere, al fine di godere dell’aliquota del 7,00 per mille, di individuare la propria prima “seconda casa” mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento dell’imposta attraverso l’applicativo telematico che sarà disponibile nel corso del mese di giugno del corrente anno all’interno del portale ILIA, all’indirizzo https://ilia.regione.fvg.it

Come fare

Clicca su “Richiedi online” e poi su “Calcolo ILIA”.

Per calcolare l’ILIA da versare è necessario disporre della base imponibile che, a seconda degli immobili, sarà  così determinata:

a) la base imponibile dei fabbricati è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale) che va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'immobile (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 7)

Esempio di calcolo della base imponibile di una unità abitativa:
Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: €. 454,48
Rendita rivalutata: 454,48 € x 5% = 477,20 €
Coefficiente della categoria catastale: €. 477,20 x 160 = €. 76.352,64
Imponibile ILIA: €. 76.352,64 x l'aliquota deliberata dal Comune.

b) la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
c) i terreni agricoli insistenti sul territorio montano sono esenti.
Per la quantificazione dell’importo dovuto è necessario moltiplicare la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune tenendo conto dei mesi, della percentuale di possesso e di eventuali riduzioni

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • i dati indicati nel portale per il calcolo dell’imposta

Cosa si ottiene

Il calcolo dell’Imposta Locale Immobiliare Autonoma.

Tempi e scadenze

Il servizio online è immediato.

Quanto costa

L'utilizzo del modello F24 è gratuito e consente di usufruire dei crediti erariali in compensazione dei debiti ILIA.

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Ulteriori informazioni

FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA

La Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 3, comma 1, lettera b) ha introdotto, rispetto all’IMU, una nuova fattispecie impositiva: il fabbricato strumentale all’attività economica per il quale il Comune potrebbe avere deliberato un’apposita aliquota (Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 - art. 9, comma 7).

Ai fini ILIA, per fabbricato strumentale all’attività economica si deve intendere il fabbricato, ovvero l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Detta fattispecie è caratterizzata:

  1. dall’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale;
  2. dalla coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato.
    Con riferimento esclusivo all’anno 2023, si considerano fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:
    a) A/10 – uffici e studi privati
    b) A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l’abitazione principale o assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi;
    c) gruppo catastale B – salvo i casi di esenzione previsti dall’art. 11 LR 17/2022;
    d) C/1 – negozi e botteghe
    C/3 – laboratori per arti e mestieri
    C/5 – stabilimenti balneari e di acque curative
    e) gruppo catastale D – fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10).

Inoltre, sempre per l’anno 2023 rimane ferma la facoltà per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità di presentare la dichiarazione di strumentalità al fine di beneficiare dell’aliquota correlata alla fattispecie.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il 29/04/2025

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