Cittadinanza italiana iure sanguinis

  • Servizio attivo

Procedimento diretto al riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana al cittadino di ceppo italiano che abbia un avo nato in Italia ed emigrato all’estero in possesso della cittadinanza italiana.


A chi è rivolto

Alle persone con cittadinanza straniera residenti in questo Comune, discendenti da ascendente italiano di primo (padre o madre) o secondo grado (nonno o nonna).

Se la persona richiedente risiede all’estero la competenza al riconoscimento “iure sanguinis” è di competenza dell’Autorità Consolare italiana territorialmente competente.

Una volta iscritta in anagrafe, la persona con cittadinanza straniera potrà presentare personalmente, previo appuntamento, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”, corredata dai documenti necessari.

Descrizione

Si tratta di un procedimento che accerta la discendenza del richiedente da genitore o nonna o nonna italiani e, di conseguenza, la trasmissione della cittadinanza attraverso le generazioni.

A seguito del Decreto Legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74, che ha introdotto il nuovo articolo 3-bis della legge 91/1992 è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo nei casi di:

  • domanda presentata o appuntamento fissato all'ufficio consolare o al sindaco entro il 27 marzo 2025 oppure domanda giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025;
  • un ascendente di primo (padre o madre) o di secondo grado (nonno o nonna) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Come fare

La persona richiedente presenta la domanda di riconoscimento, previa domanda di iscrizione anagrafica.
È necessario prenotare un appuntamento per la consegna della documentazione

Cosa serve

Modulo di domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis corredato da marca da bollo.
Nella domanda dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti presentati ed i luoghi di residenza del nonno o nonna italiani o del genitore che ha trasmesso la cittadinanza italiana.

Alla domanda devono essere allegati in originale i seguenti documenti:

relativi alla persona italiana, ascendente di primo (padre o madre) o secondo grado (nonno o nonna) che trasmette la cittadinanza:

  • certificato di non naturalizzazione e/o di non cittadinanza del genitore o del nonno/della nonna rilasciato dalle competenti Autorità di tutti gli Stati esteri in cui sono stati residenti, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’ascendente italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
  • estratto dell’atto di nascita rilasciato dal comune italiano di nascita, altrimenti la copia integrale dell'atto di nascita formato all'estero dalle autorità straniere;
  • estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune italiano di matrimonio, altrimenti la copia integrale dell'atto di matrimonio formato all'estero dalle autorità straniere;
  • estratto dell’atto di morte rilasciato dal comune italiano di morte, altrimenti la copia integrale dell'atto di morte formato all'estero dalle autorità straniere;

relativi a tutte le persone discendenti in linea retta, compresa la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana:

  • estratto dell’atto di nascita rilasciato dal comune italiano di nascita, altrimenti la copia integrale dell'atto di nascita formato all'estero dalle autorità straniere, debitamente tradotto e legalizzato; In caso di nascita fuori dal matrimonio, deve essere presentato anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita;
  • estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune italiano di matrimonio, altrimenti la copia integrale dell'atto di matrimonio formato all'estero dalle autorità straniere, debitamente tradotto e legalizzato;
  • estratto dell’atto di morte rilasciato dal comune italiano di morte, altrimenti la copia integrale dell'atto di morte formato all'estero dalle autorità straniere, debitamente tradotto e legalizzato.
  • Tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana. Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conforme previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria e l’imposta di bollo. L'ufficio può sempre chiedere ulteriore documentazione, qualora emergano incongruenze nel corso dell'istruttoria (ad es. sentenze, documenti amministrativi di qualunque genere, documenti relativi al servizio militare ecc.). In particolare sarà comunque richiesta la certificazione di non possesso di cittadinanza straniera. CHIARIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere devono essere: - presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali. I provvedimenti giudiziari muniti di certificazione di passaggio in giudicato. - legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali sia sufficiente che siano muniti di “Apostille” ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 oppure siano esenti da ogni forma di legalizzazione. La mancanza di legalizzazione o di “Apostille” comporta il rigetto dell’istanza. - muniti di traduzione integrali. In casi dubbio, la stessa verrà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate. Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all’originale in lingua straniera dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata presso un Tribunale italiano. Anche la traduzione ufficiale formata all'estero è soggetta a legalizzazione come il documento straniero cui si riferisce. I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata.

Cosa si ottiene

La cittadinanza italiana.

Tempi e scadenze

Termine per la conclusione (giorni): 180
In base alla norma: Legge 241/1990

La durata massima del procedimento amministrativo è stabilita in 180 giorni; occorre ricordare che per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” devono essere soddisfatti tutti i requisiti che la legge prevede; pertanto, se nel corso del procedimento l’Ufficiale dello Stato Civile ravvisasse la necessità di effettuare verifiche più approfondite, verrà richiesta documentazione integrativa.
La mancata presentazione, come sopra ricordato, della documentazione integrativa o correttiva richiesta blocca i termini di legge di decorrenza per la conclusione del procedimento amministrativo e può comportare il rigetto della stessa.

Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale presso il Comune, la domanda sarà respinta per incompetenza.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Casi particolari

L’Ufficio di Stato Civile non effettua esami, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura sopra espressa (documentazione inviata via mail, PEC o tramite posta). In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita errati, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera. Le discordanze riscontrate verranno comunicate secondo quanto previsto dalla Legge 241/90, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a segnalare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera. Se entro dieci giorni dalla notificazione ex art. 10 bis della Legge 214/90 le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda. Casi particolari ed esempi pratici:

  • Se l’avo è nato prima del 1866, data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia (e dai quali è possibile ottenere l’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato all’estero) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia ove è avvenuta la nascita.
  • Se l’avo è nato in Italia ed emigrato all’estero successivamente può essere nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.

Vincoli

NOTA BENE:  La cittadinanza si trasmette in linea di discendenza maschile e, facendo data dal 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana), anche per via femminile. In base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita dei nati fuori dal matrimonio (ovvero da genitori non coniugati) devono essere firmate anche dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano. In linea più generale, il discendente minore dell’avo che ha perso la cittadinanza per naturalizzazione conserva la cittadinanza italiana se la nascita è precedente alla data di naturalizzazione. La Legge 555/1912 del 13/06/1912 è entrata in vigore il 1° luglio 1912 e pertanto, fino a quel momento, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perde la cittadinanza italiana in quanto, ai sensi dell’art. 36 della Legge sull’Emigrazione n. 23 del 31 gennaio 1901, segue le medesime sorti del genitore.

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- Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis a cittadini stranieri di ceppo italiano
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