Informazioni generali

La Tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa comunale destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dall’art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge 147/2013.

CHI DEVE PAGARE LA TARI

Il pagamento della TARI è dovuto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In particolare, sono soggetti alla TARI:

  • i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune;
  • le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Sono invece escluse:

  • aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, posti auto a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
  • aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

 

COME SI CALCOLA

L’unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature.

Per le utenze domestiche, in particolare, la tassa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti del nucleo familiare, per le persone residenti nel Comune, in base a un numero di occupanti stabilito nel regolamento comunale  –  per i non residenti.

Per consultare il regolamento comunale, clicca sul link del Comune interessato:

Tolmezzo

La superficie di riferimento non può essere inferiore all’80% della superficie catastale (Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 340). Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Le tariffe sono suddivise in due categorie:

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:

  • la quota fissa;
  • la quota variabile.

Alla TARI si applica infine il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) che verrà corrisposto alla Regione FVG in base all’aliquota fissata con legge regionale (decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, art. 19).

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti. Sul totale così ottenuto occorre aggiungere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA).

Esempio di calcolo tariffa domestica:
4 occupanti, annuale, superficie di 100 mq.; occupanti n. 4; periodo 365 giorni.
Tariffa fissa per 4 occupanti € 0,608777 al mq.; tariffa variabile per 4 occupanti € 77,276363.
Quota fissa: € 0,608777*100 mq.*(365/365) = € 60,88
Quota variabile: € 77,276363*(365/365) = € 77,28
Totale € 60,88+77,28 = € 138,16
Tributo ambientale € 138,16 * 4% = € 5,53
Totale dovuto = € 138,16 + € 5,53 = € 143,69

Calcolare la TARI per una utenza NON domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa e variabile unitaria della categoria di appartenenza.

A tale somma occorre aggiungere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA).

Esempio di calcolo tariffa non domestica:
attività bar; mq. 150
Tariffa fissa: € 5,681735 al mq.; tariffa variabile: € 5,435656 al mq.
Quota fissa: € 5,681735*150 mq. = € 852,26
Quota variabile: € 5,435656*150 mq. = € 815,35
Totale: € 852,26 + € 815,35 = € 1.667,61
Tributo ambientale: €1.667,61*4% = € 66,70
Totale dovuto = € 1.667,61 + € 66,70 = € 1.734,31

Dichiarazione

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell’espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell’applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Ulteriori informazioni

Il gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è A&T2000

L’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è svolta dall’Ufficio Tributi


Consulta la tua posizione, stampa modello F24 e compila modulistica

L’ufficio ha potenziato i servizi on-line garantendo ai cittadini la possibilità di poter affrontare tutte le dovute procedure anche da casa.

  • Tramite SPID o carta d’identità elettronica si può accedere alla propria situazione tributaria e ai modelli F24 da utilizzare per il pagamento. Per accedere al servizio online:
    • aprire il portale (vedi pulsante link sotto);
    • digitare il Comune;
    • scorrere fino alla categoria CASA;
    • selezionare Tassa sui rifiuti (TARI).

Clicca qui per accedere al portale regionale


pagoPA – Versamento online della tassa


Modulistica

TARI – Dichiarazione Utenza domestica Scarica il modulo
TARI – Dichiarazione utenza non domestica Scarica il modulo
TARI – Dichiarazione cessazione occupazione locali Scarica il modulo
TARI – Richiesta rimborso Scarica il modulo
TARI – Richiesta rateazione Scarica il modulo
TARI – Istanza di autotutela Scarica il modulo
TARI – Autorizzazione utilizzo e-mail Scarica il modulo
TARI – Delega Scarica il modulo
IMU – Dichiarazione sostitutiva generica Scarica il modulo

• Contatti e orari dell’Ufficio Tributi


Tariffe e regolamenti

Le delibere delle tariffe e i regolamenti sono consultabili sul sito www.finanze.it nella sezione Fiscalità locale oppure utilizzando il link sotto riportato e ricercando il Comune desiderato

Dipartimento delle Finanze – Cerca comune


Scadenze e ravvedimento

SCADENZE E PAGAMENTO

La TARI può essere versata, per l’anno in corso, in due rate:

  • acconto: entro il 16 giugno;
  • saldo: entro il 16 dicembre

oppure

  • in soluzione unica: entro il 16 giugno

Sanzioni ed interessi applicabili per ritardato/ omesso pagamento
In caso di ritardato/omesso pagamento, verrà applicata la sanzione del 30% dell’imposta non versata, ai sensi dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, applicabile all’imposta municipale propria (IMU) per disposizione dell’art. 1, comma 695, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014). Gli interessi saranno calcolati al tasso legale vigente nel tempo, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, come previsto dall’art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006 n. 296.

Come si paga
La TARI si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 oppure tramite la piattaforma pagoPA indicando nella causale: TARI anno – codice fiscale del soggetto per il quale il versamento viene eseguito.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi non ha versato la TARI nei termini previsti può effettuare il ravvedimento operoso clicca qui per andare nella pagina del calcolo

Il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997) si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione dell’imposta dovuta e non versata, della sanzione e degli interessi legali calcolati giornalmente.

Per il calcolo del ravvedimento operoso si può prendere contatti anche con l’Ufficio Tributi

Il ravvedimento operoso, per omesso, parziale o ritardato versamento, può essere di quattro tipi:

  • Il “ravvedimento sprint”: che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,1 % per ogni giorno di ritardo.
  • Il ”ravvedimento breve” (mensile) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14° giorno ed entro il 30° la sanzione è pari al 1,5%.
  • Il “ravvedimento intermedio” che può essere effettuato dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza. In questo caso la sanzione è pari al 1,67%.
  • Il “ravvedimento lungo” che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il novantesimo giorno ed entro un anno la sanzione si riduce ad 1/8 del 30% e quindi è pari al 3,75%. Oltre un anno ed entro due anni dall’omissione la sanzione è del 4,29% (1/7 del 30%). Oltre due anni dalla violazione la sanzione è del 5% (1/6 del 30%).

Visure catastali

Per la consultazione dei dati catastali, relativi agli immobili, è possibile usufruire del servizio telematico messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Clicca qui per visualizzare la pagina


Trasparenza nella Gestione dei Rifiuti

Pagina aggiornata il 27/12/2024

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